Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Vigente al: 1-8-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2004, che ha delegato il
Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa
nell’elenco di cui all’allegato B della legge stessa;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell’economia e delle finanze, della giustizia, del lavoro e della
previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita’

  1. Il presente decreto legislativo disciplina:
    a) le modalita’ d’esercizio del diritto di libera circolazione,
    ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei
    cittadini dell’Unione europea e dei familiari di cui all’articolo 2
    che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
    b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato
    dei cittadini dell’Unione europea e dei familiari di cui all’articolo
    2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
    c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per
    motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
    Art. 2.
    Definizioni
  2. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
    a) “cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la
    cittadinanza di uno Stato membro;
    b) “familiare”:
    1) il coniuge;
    2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione
    un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato
    membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
    l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni
    previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
    3) i discendenti diretti di eta’ inferiore a 21 anni o a carico
    e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
    4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o
    partner di cui alla lettera b);
    c) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il
    cittadino dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di
    libera circolazione o di soggiorno.
    Art. 3.
    Aventi diritto
  3. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino
    dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da
    quello di cui ha la cittadinanza, nonche’ ai suoi familiari ai sensi
    dell’articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano
    il cittadino medesimo.
  4. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e
    di soggiorno dell’interessato, lo Stato membro ospitante,
    conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e
    il soggiorno delle seguenti persone:
    a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non
    definito all’articolo 2, comma 1, lettera b), se e’ a carico o
    convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione
    titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi
    motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista
    personalmente;
    b) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una
    relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino
    dell’Unione.
  5. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della
    situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro
    ingresso o soggiorno.
    Art. 4.
    Diritto di circolazione nell’ambito dell’Unione europea
  6. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di
    viaggio alla frontiera, il cittadino dell’Unione in possesso di
    documento d’identita’ valido per l’espatrio, secondo la legislazione
    dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di
    uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il
    diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro
    Stato dell’Unione.
  7. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto,
    ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e’
    esercitato secondo le modalita’ stabilite dalla legislazione dello
    Stato di cui hanno la cittadinanza.
    Art. 5.
    Diritto di ingresso
  8. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di
    viaggio alla frontiera, il cittadino dell’Unione in possesso di
    documento d’identita’ valido per l’espatrio, secondo la legislazione
    dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di
    uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono
    ammessi nel territorio nazionale.
  9. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono
    assoggettati all’obbligo del visto d’ingresso, nei casi in cui e’
    richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all’articolo
    10 in corso di validita’ esonera dall’obbligo di munirsi del visto.
  10. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con
    priorita’ rispetto alle altre richieste.
  11. Nei casi in cui e’ esibita la carta di soggiorno di cui
    all’articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel
    passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato
    membro dell’Unione europea.
  12. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell’Unione o di
    un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro,
    sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e’
    disposto se l’interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa
    pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea
    documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare
    del diritto di libera circolazione.
    ((5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il
    cittadino dell’Unione o il suo familiare puo’ presentarsi ad un
    ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio
    nazionale, secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro
    dell’interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
    vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata
    tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria,
    che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.))
    Art. 6.
    Diritto di soggiorno fino a tre mesi
  13. I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel
    territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza
    alcuna condizione o formalita’, salvo il possesso di un documento
    d’identita’ valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato
    di cui hanno la cittadinanza.
  14. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non
    aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o
    raggiungono il cittadino dell’Unione, in possesso di un passaporto in
    corso di validita’ (( . . . )).
  15. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai
    Trattati dell’Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore,
    i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita’
    consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai
    cittadini italiani.
    Art. 7.
    Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
  16. Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel
    territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
    a) e’ lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
    b) dispone per se’ stesso e per i propri familiari di risorse
    economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico
    dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno,
    e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque
    denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
    c) e’ iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto
    per seguirvi come attivita’ principale un corso di studi o di
    formazione professionale e dispone, per se’ stesso e per i propri
    familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un
    onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo
    periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con
    altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di
    altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio
    nazionale;
    d) e’ familiare, come definito dall’articolo 2, che accompagna o
    raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai
    sensi delle lettere a), b) o c).
  17. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e’ esteso ai familiari
    non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o
    raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell’Unione,
    purche’ questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere
    a), b) o c).
  18. Il cittadino dell’Unione, gia’ lavoratore subordinato o autonomo
    sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al
    comma 1, lettera a) quando:
    a) e’ temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia
    o di un infortunio;
    b) e’ in stato di disoccupazione involontaria debitamente
    comprovata dopo aver esercitato un’attivita’ lavorativa per oltre un
    anno nel territorio nazionale ed e’ iscritto presso il Centro per
    l’impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all’articolo 2,
    comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi’ come
    sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
    n. 297, che attesti l’immediata disponibilita’ allo svolgimento di
    attivita’ lavorativa;
    c) e’ in stato di disoccupazione involontaria debitamente
    comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata
    inferiore ad un anno, ovvero si e’ trovato in tale stato durante i
    primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e’ iscritto
    presso il Centro per l’impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di
    cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
    n. 181, cosi’ come sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo
    19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l’immediata disponibilita’ allo
    svolgimento di attivita’ lavorativa. In tale caso, l’interessato
    conserva la qualita’ di lavoratore subordinato per un periodo di un
    anno;
    d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di
    disoccupazione involontaria, la conservazione della qualita’ di
    lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra
    l’attivita’ professionale precedentemente svolta e il corso di
    formazione seguito.
    Art. 8.
    (( (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di
    soggiorno) ))
    ((1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di
    cui agli articoli 6 e 7, e’ ammesso ricorso all’autorita’ giudiziaria
    ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono
    disciplinate dall’articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre

2011, n.150.)) ((4))

AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l’art. 36,
commi 1 e 2) che “1. Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore dello stesso.

  1. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano
    ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in
    vigore dello stesso.”
    Art. 9.
    Formalita’ amministrative per i cittadini dell’Unione ed i loro
    familiari
  2. Al cittadino dell’Unione che intende soggiornare in Italia, ai
    sensi dell’articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica
    la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico
    della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente
    della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
  3. Fermo quanto previsto dal comma 1, l’iscrizione e’ comunque
    richiesta trascorsi tre mesi dall’ingresso ed e’ rilasciata
    immediatamente una attestazione contenente l’indicazione del nome e
    della dimora del richiedente, nonche’ la data della richiesta.
  4. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa
    di cui al comma 1, per l’iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il
    cittadino dell’Unione deve produrre la documentazione attestante:
    a) l’attivita’ lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se
    l’iscrizione e’ richiesta ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera
    a);
    b) la disponibilita’ di risorse economiche sufficienti per se’ e
    per i propri familiari, secondo i criteri di cui all’articolo 29,
    comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti
    la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
    straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
    nonche’ la titolarita’ di una assicurazione sanitaria ovvero di altro
    titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel
    territorio nazionale, se l’iscrizione e’ richiesta ai sensi
    dell’articolo 7, comma 1, lettera b);
    c) l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato
    riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita’ di
    un’assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato
    idoneo a coprire tutti i rischi, nonche’ la disponibilita’ di risorse
    economiche sufficienti per se’ e per i propri familiari, secondo i
    criteri di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del citato
    decreto legislativo n. 286 del 1998, se l’iscrizione e’ richiesta ai
    sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).
    ((3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della
    disponibilita’ delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di
    cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata
    la situazione complessiva personale dell’interessato, con particolare
    riguardo alle spese afferenti all’alloggio, sia esso in locazione, in
    comodato, di proprieta’ o detenuto in base a un altro diritto
    soggettivo.))
  5. Il cittadino dell’Unione puo’ dimostrare di disporre, per se’ e
    per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non
    gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la
    dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle
    disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
    amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 2000, n. 445.
  6. Ai fini dell’iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per
    i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari
    del cittadino dell’Unione europea che non hanno un autonomo diritto
    di soggiorno devono presentare, in conformita’ alle disposizioni del
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
    a) un documento di identita’ o il passaporto in corso di
    validita’ (( . . . ));
    ((b) un documento rilasciato dall’autorita’ competente del Paese di
    origine o provenienza che attesti la qualita’ di familiare e, qualora
    richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo
    familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che
    richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione, titolare
    di un autonomo diritto di soggiorno;))
    c) l’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del
    familiare cittadino dell’Unione.
  7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l’iscrizione
    anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo
    documento di identita’ si applicano le medesime disposizioni previste
    per il cittadino italiano.
  8. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del
    cittadino dell’Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato
    membro sono trasmesse, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del citato
    decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni
    comunali alla Questura competente per territorio.
    Art. 10.
    Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non
    aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea
  9. I familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza
    di uno Stato membro, di cui all’articolo 2, trascorsi tre mesi
    dall’ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura
    competente per territorio di residenza la “Carta di soggiorno di
    familiare di un cittadino dell’Unione”, redatta su modello conforme a
    quello stabilito con decreto del Ministro dell’interno da emanarsi
    entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
    legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
    decreto, e’ rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla
    normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente
    decreto.
  10. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno,
    al familiare del cittadino dell’Unione e’ rilasciata una ricevuta
    secondo il modello definito con decreto del Ministro dell’interno di
    cui al comma 1.
  11. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e’ richiesta la
    presentazione:
    a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita’
    (( . . . ));
    ((b) di un documento rilasciato dall’autorita’ competente del Paese
    di origine o provenienza che attesti la qualita’ di familiare e,
    qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo
    familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute,
    che richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione,
    titolare di un autonomo diritto di soggiorno;))
    c) dell’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del
    familiare cittadino dell’Unione;
    d) della fotografia dell’interessato, in formato tessera, in
    quattro esemplari.
  12. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione
    ha una validita’ di cinque anni dalla data del rilascio.
  13. La carta di soggiorno mantiene la propria validita’ anche in
    caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi
    l’anno, nonche’ di assenze di durata superiore per l’assolvimento di
    obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi
    per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternita’, malattia
    grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di
    lavoro in un altro Stato; e’ onere dell’interessato esibire la
    documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza
    di validita’.
  14. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e’
    gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale
    usato per il documento.
    Art. 11.
    Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di
    decesso o di partenza del cittadino dell’Unione europea
  15. Il decesso del cittadino dell’Unione o la sua partenza dal
    territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi
    familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione
    che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai
    sensi dell’articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti
    dall’articolo 7, comma 1.
  16. Il decesso del cittadino dell’Unione non comporta la perdita del
    diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno
    Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio
    nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino
    dell’Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente
    di cui all’articolo 14 o dimostrino di esercitare un’attivita’
    lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per se’ e per i
    familiari di risorse sufficienti, affinche’ non divengano un onere
    per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro
    soggiorno, nonche’ di una assicurazione sanitaria che copra tutti i
    rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia’
    costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.
    Le risorse sufficienti sono quelle indicate all’articolo 9, comma 3.
  17. Nell’ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito
    del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica
    l’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
    286, e successive modificazioni.
  18. La partenza del cittadino dell’Unione dal territorio nazionale o
    il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei
    figli o del genitore che ne ha l’affidamento, indipendentemente dal
    requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono
    iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al
    termine degli studi stessi.
    Art. 12.
    Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari
    in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio
  19. Il divorzio e l’annullamento del matrimonio dei cittadini
    dell’Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari
    aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi
    abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui
    all’articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste
    all’articolo 7, comma 1.
  20. Il divorzio e l’annullamento del matrimonio con il cittadino
    dell’Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei
    familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno
    Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al
    soggiorno permanente di cui all’articolo 14 o che si verifichi una
    delle seguenti condizioni:
    a) il matrimonio e’ durato almeno tre anni, di cui almeno un anno
    nel territorio nazionale, prima dell’inizio del procedimento di
    divorzio o annullamento;
    b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha
    ottenuto l’affidamento dei figli del cittadino dell’Unione in base ad
    accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
    c) l’interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in
    corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la
    persona commessi nell’ambito familiare;
    d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro
    beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione
    giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione
    che l’organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono
    obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino
    a quando sono considerate necessarie.
  21. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle
    condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l’articolo
    30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e
    successive modificazioni.
  22. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano
    acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo
    articolo 14, il loro diritto di soggiorno e’ comunque subordinato al
    requisito che essi dimostrino di esercitare un’attivita’ lavorativa
    subordinata o autonoma, o di disporre per se’ e per i familiari di
    risorse sufficienti, affinche’ non divengano un onere per il sistema
    di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonche’ di
    una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato,
    ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia’ costituito nello
    Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse
    sufficienti sono quelle indicate all’articolo 9, comma 3.
    Art. 13.
    Mantenimento del diritto di soggiorno
  23. I cittadini dell’Unione ed i loro familiari beneficiano del
    diritto di soggiorno di cui all’articolo 6, finche’ hanno le risorse
    economiche di cui all’articolo 9, comma 3, che gli impediscono di
    diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale
    dello Stato membro ospitante e finche’ non costituiscano un pericolo
    per l’ordine e la sicurezza pubblica.
  24. I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del
    diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche’
    soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli. ((La verifica
    della sussistenza di tali condizioni non puo’ essere effettuata se
    non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle
    condizioni medesime.))
  25. Ferme le disposizioni concernenti l’allontanamento per motivi di
    ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non
    puo’ essere adottato nei confronti di cittadini dell’Unione o dei
    loro familiari, qualora;
    a) i cittadini dell’Unione siano lavoratori subordinati o
    autonomi;
    b) i cittadini dell’Unione siano entrati nel territorio dello
    Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini
    dell’Unione e i membri della loro famiglia non possono essere
    allontanati fino a quando i cittadini dell’Unione possono dimostrare
    di essere iscritti nel Centro per l’impiego da non piu’ di sei mesi,
    ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita’ allo
    svolgimento dell’attivita’ lavorativa, di cui all’articolo 2, comma
    1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi’ come
    sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
    n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai
    sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del
    2002.
    Art. 14.
    Diritto di soggiorno permanente
  26. Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente ed in via
    continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al
    soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli
    articoli 7, 11, 12 e 13.
  27. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non
    avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di
    soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa
    per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino
    dell’Unione.
  28. La continuita’ del soggiorno non e’ pregiudicato da assenze che
    non superino complessivamente sei mesi l’anno, nonche’ da assenze di
    durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari ovvero da
    assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la
    gravidanza e la maternita’, malattia grave, studi o formazione
    professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato
    membro o in un Paese terzo.
  29. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a
    seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due
    anni consecutivi.
    Art. 15.
    Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attivita’
    nello Stato membro ospitante e dei loro familiari
  30. In deroga all’articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente
    nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di
    cinque anni di soggiorno:
    a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in
    cui cessa l’attivita’, ha raggiunto l’eta’ prevista ai fini
    dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il
    lavoratore subordinato che cessa di svolgere un’attivita’ subordinata
    a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto
    nel territorio dello Stato la propria attivita’ almeno negli ultimi
    dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre
    anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la
    legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la
    condizione relativa all’eta’ e’ considerata soddisfatta quando
    l’interessato ha raggiunto l’eta’ di 60 anni;
    b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in
    modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di
    esercitare l’attivita’ professionale a causa di una sopravvenuta
    incapacita’ lavorativa permanente. Ove tale incapacita’ sia stata
    causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale
    che da’ all’interessato diritto ad una prestazione interamente o
    parzialmente a carico di un’istituzione dello Stato, non si applica
    alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
    c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni
    d’attivita’ e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti
    un’attivita’ subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur
    continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le
    condizioni previste per l’iscrizione anagrafica.
  31. Ai fini dell’acquisizione dei diritti previsti nel comma 1,
    lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall’interessato
    nello Stato membro in cui esercita un’attivita’ sono considerati
    periodi trascorsi nel territorio nazionale.
  32. I periodi di iscrizione alle liste di mobilita’ o di
    disoccupazione involontaria, cosi’ come definiti dal decreto
    legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione
    dell’attivita’ indipendenti dalla volonta’ dell’interessato e
    l’assenza dal lavoro o la cessazione dell’attivita’ per motivi di
    malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini
    dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  33. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del
    soggiorno e dell’attivita’ di cui al comma 1, lettera a) e lettera
    b), non sono necessarie se il coniuge e’ cittadino italiano, ovvero
    ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il
    lavoratore dipendente o autonomo.
  34. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore
    subordinato o autonomo, che soggiornano con quest’ultimo nel
    territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se
    il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente
    in forza del comma 1.
  35. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in
    attivita’ senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno
    permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con
    il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno
    permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:
    a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo
    decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio
    nazionale per due anni;
    b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro
    o ad una malattia professionale;
    c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a
    seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
  36. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente
    articolo, i familiari del cittadino dell’Unione di cui all’articolo
    11, comma 2, e all’articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni
    ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo
    aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni
    nello Stato membro ospitante.
    Art. 16.
    Attestazione di soggiorno permanente
    per i cittadini dell’Unione europea
  37. A richiesta dell’interessato, il comune di residenza rilascia al
    cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea un attestato che
    certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno
    permanente. L’attestato e’ rilasciato entro trenta giorni dalla
    richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le
    condizioni, rispettivamente previsti dall’articolo 14 e dall’articolo
    15.
  38. L’attestato di cui al comma 1 puo’ essere sostituito da una
    istruzione contenuta nel microchip della carta di identita’
    elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
    secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell’interno.
    Art. 17.
    Carta di soggiorno permanente per i familiari
    non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
  39. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la
    cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, che abbiano
    maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una
    “Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”.
  40. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e’ presentata alla
    Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere
    del periodo di validita’ della Carta di soggiorno di cui all’articolo
    10 ed e’ rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello
    stabilito con decreto del Ministro dell’interno.
  41. Il rilascio dell’attestazione e’ gratuito, salvo il rimborso del
    costo degli stampati o del materiale utilizzato.
  42. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due
    anni consecutivi, non incidono sulla validita’ della carta di
    soggiorno permanente.
    Art. 18.
    Continuita’ del soggiorno
  43. La continuita’ del soggiorno, ai fini del presente decreto
    legislativo, nonche’ i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15
    e 16 possono essere comprovati con le modalita’ previste dalla
    legislazione vigente.
  44. La continuita’ del soggiorno e’ interrotta dal provvedimento di
    allontanamento adottato nei confronti della persona interessata ((,
    che costituisce causa di cancellazione anagrafica)).
    Art. 19.
    Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno
    permanente
  45. I cittadini dell’Unione e i loro familiari hanno diritto di
    esercitare qualsiasi attivita’ economica autonoma o subordinata,
    escluse le attivita’ che la legge, conformemente ai Trattati
    dell’Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva
    ai cittadini italiani.
  46. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste
    dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione
    che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale
    gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di
    applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai
    familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
    titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
    permanente.
  47. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu’
    dell’attivita’ esercitata o da altre disposizioni di legge, il
    cittadino dell’Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a
    prestazioni d’assistenza sociale durante i primi tre mesi di
    soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall’articolo 13, comma 3,
    lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto
    in forza dell’attivita’ esercitata o da altre disposizioni di legge.
  48. La qualita’ di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di
    diritto di soggiorno permanente puo’ essere attestata con qualsiasi
    mezzo di prova previsto dalla normativa vigente ((, fermo restando
    che il possesso del relativo documento non costituisce condizione
    necessaria per l’esercizio di un diritto)).
    Art. 20.
    Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno
  49. Salvo quanto previsto dall’articolo 21, il diritto di ingresso e
    soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari, qualsiasi
    sia la loro cittadinanza, puo’ essere limitato con apposito
    provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi
    imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o
    di pubblica sicurezza.
    ((2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona
    da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all’articolo
    18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni,
    ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel
    territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare
    organizzazioni o attivita’ terroristiche, anche internazionali. Ai
    fini dell’adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene
    conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano
    per uno o piu’ delitti riconducibili a quelli indicati nel libro
    secondo, titolo primo del codice penale.))
    ((3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la
    persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono
    una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti
    fondamentali della persona ovvero all’incolumita’ pubblica. Ai fini
    dell’adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i
    comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di
    eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero,
    per uno o piu’ delitti non colposi, consumati o tentati, contro la
    vita o l’incolumita’ della persona, ovvero di eventuali condanne per
    uno o piu’ delitti corrispondenti alle fattispecie indicate
    nell’articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali
    ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo
    444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o
    dell’appartenenza a taluna delle categorie di cui all’articolo 1
    della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o
    di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
    successive modificazioni, nonche’ di misure di prevenzione o di
    provvedimenti di allontanamento disposti da autorita’ straniere.))
  50. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del
    principio di proporzionalita’ e non possono essere motivati da
    ragioni di ordine economico, ne’ da ragioni estranee ai comportamenti
    individuali dell’interessato che rappresentino ((una minaccia
    concreta, effettiva e sufficientemente grave)) all’ordine pubblico o
    alla pubblica sicurezza. L’esistenza di condanne penali non
    giustifica di per se’ l’adozione di tali provvedimenti.
  51. Nell’adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto
    della durata del soggiorno in Italia dell’interessato, della sua
    eta’, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di
    salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio
    nazionale e dell’importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
  52. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui
    all’articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale
    solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di
    pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di
    pubblica sicurezza.
  53. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel
    territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni
    possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o
    per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l’allontanamento
    sia necessario nell’interesse stesso del minore, secondo quanto
    previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
    1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
  54. Le malattie o le infermita’ che possono giustificare limitazioni
    alla liberta’ di circolazione nel territorio nazionale sono solo
    quelle con potenziale epidemico individuate dall’Organizzazione
    mondiale della sanita’, nonche’ altre malattie infettive o
    parassitarie contagiose, sempreche’ siano oggetto di disposizioni di
    protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che
    insorgono successivamente all’ingresso nel territorio nazionale non
    possono giustificare l’allontanamento.
  55. Il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti di
    allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei
    soggetti di cui al comma 7, nonche’ i provvedimenti di allontanamento
    per motivi (( . . . )) di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i
    provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo
    di residenza o dimora del destinatario.
  56. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi
    ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il
    destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento e’
    accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante
    appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una
    lingua a lui comprensibile o, se cio’ non e’ possibile per
    indisponibilita’ di personale idoneo alla traduzione del
    provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese,
    inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata
    dall’interessato. Il provvedimento e’ notificato all’interessato e
    riporta le modalita’ di impugnazione e, salvo quanto previsto al
    comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio
    nazionale che non puo’ essere inferiore ad un mese dalla data della
    notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo’ essere ridotto a
    dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di
    reingresso che non puo’ essere superiore a dieci anni nei casi di
    allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni
    negli altri casi.
    ((11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma
    1 e’ immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso
    per caso, l’urgenza dell’allontanamento perche’ l’ulteriore
    permanenza sul territorio e’ incompatibile con la civile e sicura
    convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13,
    comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286.))
  57. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del
    provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine
    fissato, il questore dispone l’esecuzione immediata del provvedimento
    di allontanamento dell’interessato dal territorio nazionale. Si
    applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le
    disposizioni del comma 11.
  58. Il destinatario del provvedimento di allontanamento puo’
    presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che,
    dall’esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la meta’ della
    durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda
    devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l’avvenuto
    oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione
    di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda,
    entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato
    l’autorita’ che ha emanato il provvedimento di allontanamento.
    Durante l’esame della domanda l’interessato non ha diritto di
    ingresso nel territorio nazionale.
  59. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra
    nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e’
    punito con la reclusione fino a due anni, nell’ipotesi di
    allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un
    anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo’ sostituire la pena della
    reclusione con la misura dell’allontanamento immediato con divieto di
    reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci
    anni. L’allontanamento e’ immediatamente eseguito dal questore, anche
    se la sentenza non e’ definitiva.
  60. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni
    in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della
    misura dell’allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo
    periodo.
  61. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito
    direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai
    sensi del comma 14, secondo periodo, e’ sempre adottato un nuovo
    provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si
    applicano le norme del comma 11.
  62. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo
    sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del
    sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del
    provvedimento.
    Art. 20-bis
    ((Procedimento penale pendente a carico del destinatario
    del provvedimento di allontanamento))
    (( 1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento
    di cui all’articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento
    penale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3,
    3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25
    luglio 1998, n. 286.
  63. Il nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora
    l’autorita’ giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data
    di ricevimento della richiesta.
  64. Non si da’ luogo alla sentenza di cui all’articolo 13, comma
    3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si
    proceda per i reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura
    penale.
  65. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di
    cui all’articolo 380 del codice di procedura penale, si puo’
    procedere all’allontanamento solo nell’ipotesi in cui il soggetto non
    sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.
  66. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il
    destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un
    procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, puo’ essere
    autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l’esecuzione
    del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all’esercizio
    del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di
    compiere atti per i quali e’ necessaria la sua presenza. Salvo che la
    presenza dell’interessato possa procurare gravi turbative o grave
    pericolo all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica,
    l’autorizzazione e’ rilasciata dal questore, anche per il tramite di
    una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta
    del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo
    difensore.))
    Art. 20-ter
    ((Autorita’ giudiziaria competente per la convalida
    dei provvedimenti del questore))
    (( 1. Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore
    ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, e’ competente il tribunale
    ordinario in composizione monocratica.))
    Art. 21.
    Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il
    diritto di soggiorno
  67. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri
    Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia
    la loro cittadinanza, puo’ altresi’ essere adottato quando vengono a
    mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno
    dell’interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto
    previsto dagli articoli 11 e 12. ((L’eventuale ricorso da parte di un
    cittadino dell’Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza
    sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma
    deve essere valutato caso per caso.))
  68. Il provvedimento di cui al comma 1 e’ adottato dal prefetto,
    territorialmente competente secondo la residenza o dimora del
    destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di
    residenza o dimora, con atto motivato e notificato all’interessato.
    Il provvedimento e’ adottato tenendo conto della durata del soggiorno
    dell’interessato, della sua eta’, della sua salute, della sua
    integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di
    origine. Il provvedimento riporta le modalita’ di impugnazione,
    nonche’ il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo’
    essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la
    lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20,
    comma 10.
  69. Unitamente al provvedimento di allontanamento e’ consegnata
    all’interessato una attestazione di obbligo di adempimento
    dell’allontanamento, secondo le modalita’ stabilite con decreto del
    Ministro dell’interno e del Ministro degli affari esteri, da
    presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di
    allontanamento di cui al comma 1 non puo’ prevedere un divieto di
    reingresso sul territorio nazionale.
    ((4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno
    ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e
    sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine
    fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell’attestazione
    di cui al comma 3, il prefetto puo’ adottare un provvedimento di
    allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi
    dell’articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.))
    Art. 22.
    Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento
  70. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di
    sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui
    all’articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al
    giudice amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo
    amministrativo.
    ((2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di
    pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per
    i motivi di cui all’articolo 21 puo’ essere presentato ricorso
    all’autorita’ giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al
    presente comma sono disciplinate dall’articolo 17 del decreto
    legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((4))
  71. I ricorsi di cui ((al comma 1)) , sottoscritti personalmente
    dall’interessato, possono essere presentati anche per il tramite di
    una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso
    l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorita’
    giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
    rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e’
    rilasciata avanti all’autorita’ consolare, presso cui sono eseguite
    le comunicazioni relative al procedimento. ((4))
  72. I ricorsi di cui ((al comma 1)) possono essere accompagnati da
    una istanza di sospensione dell’esecutorieta’ del provvedimento di
    allontanamento. Fino all’esito dell’istanza di cui al presente comma,
    l’efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il
    provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione
    giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato
    ((…)). ((4))
  73. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((4))
  74. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la
    sua cittadinanza, cui e’ stata negata la sospensione del
    provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda,
    l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare
    al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare
    gravi turbative o grave pericolo all’ordine pubblico o alla sicurezza
    pubblica. L’autorizzazione e’ rilasciata dal questore anche per il
    tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
    richiesta dell’interessato.
  75. Nel caso in cui il ricorso e’ respinto, l’interessato presente
    sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio

nazionale.

AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l’art. 36,
commi 1 e 2) che “1. Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore dello stesso.

  1. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano
    ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in
    vigore dello stesso.”
    Art. 23.
    Applicabilita’ ai soggetti non aventi la cittadinanza
    italiana che siano familiari di cittadini italiani
  2. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu’
    favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non
    aventi la cittadinanza italiana.
    Art. 23-bis.
    (( (Consultazione tra gli Stati membri).
  3. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi
    dell’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero
    dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i
    propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi
    entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta.
    La consultazione puo’ avvenire solo per casi specifici e per esigenze
    concrete.))
    Art. 24.
    Norma finanziaria
  4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15,
    valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si
    provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della
    legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all’entrata
    del bilancio dello Stato per essere riassegnate all’I.N.P.S. e al
    Fondo sanitario nazionale.
  5. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
    monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai
    fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo
    11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
    modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
    dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
    Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
    comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
    entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al
    precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere,
    corredati di apposite relazioni illustrative.
  6. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    Art. 25.
    Norme finali e abrogazioni
  7. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o
    maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite
    i propri siti internet i contenuti del presente decreto.
  8. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o
    restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30
    dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n.
    52, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
    53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
    54.
  9. Il comma 4 dell’articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio
    1998, n. 286, e’ abrogato.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi’ 6 febbraio 2007
    NAPOLITANO
    Prodi, Presidente del Consiglio dei
    Ministri
    Bonino, Ministro per le politiche
    europee
    Amato, Ministro dell’interno
    D’Alema, Ministro degli affari esteri
    Padoa Schioppa, Ministro dell’economia
    e delle finanze
    Mastella, Ministro della giustizia
    Damiano, Ministro del lavoro e della
    previdenza sociale
    Lanzillotta, Ministro per gli affari
    regionali e le autonomie locali
    Visto, il Guardasigilli: Mastella