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Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Vigente al: 1-8-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2004, che ha delegato il
Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa
nell’elenco di cui all’allegato B della legge stessa;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell’economia e delle finanze, della giustizia, del lavoro e della
previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita’
- Il presente decreto legislativo disciplina:
a) le modalita’ d’esercizio del diritto di libera circolazione,
ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei
cittadini dell’Unione europea e dei familiari di cui all’articolo 2
che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato
dei cittadini dell’Unione europea e dei familiari di cui all’articolo
2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per
motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Art. 2.
Definizioni - Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) “cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la
cittadinanza di uno Stato membro;
b) “familiare”:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione
un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato
membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni
previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di eta’ inferiore a 21 anni o a carico
e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o
partner di cui alla lettera b);
c) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il
cittadino dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di
libera circolazione o di soggiorno.
Art. 3.
Aventi diritto - Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino
dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da
quello di cui ha la cittadinanza, nonche’ ai suoi familiari ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano
il cittadino medesimo. - Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e
di soggiorno dell’interessato, lo Stato membro ospitante,
conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l’ingresso e
il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non
definito all’articolo 2, comma 1, lettera b), se e’ a carico o
convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione
titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi
motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista
personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una
relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino
dell’Unione. - Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della
situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro
ingresso o soggiorno.
Art. 4.
Diritto di circolazione nell’ambito dell’Unione europea - Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di
viaggio alla frontiera, il cittadino dell’Unione in possesso di
documento d’identita’ valido per l’espatrio, secondo la legislazione
dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il
diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro
Stato dell’Unione. - Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto,
ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e’
esercitato secondo le modalita’ stabilite dalla legislazione dello
Stato di cui hanno la cittadinanza.
Art. 5.
Diritto di ingresso - Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di
viaggio alla frontiera, il cittadino dell’Unione in possesso di
documento d’identita’ valido per l’espatrio, secondo la legislazione
dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono
ammessi nel territorio nazionale. - I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono
assoggettati all’obbligo del visto d’ingresso, nei casi in cui e’
richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all’articolo
10 in corso di validita’ esonera dall’obbligo di munirsi del visto. - I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con
priorita’ rispetto alle altre richieste. - Nei casi in cui e’ esibita la carta di soggiorno di cui
all’articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel
passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato
membro dell’Unione europea. - Il respingimento nei confronti di un cittadino dell’Unione o di
un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro,
sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e’
disposto se l’interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa
pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea
documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare
del diritto di libera circolazione.
((5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il
cittadino dell’Unione o il suo familiare puo’ presentarsi ad un
ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio
nazionale, secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro
dell’interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata
tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria,
che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.))
Art. 6.
Diritto di soggiorno fino a tre mesi - I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel
territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza
alcuna condizione o formalita’, salvo il possesso di un documento
d’identita’ valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato
di cui hanno la cittadinanza. - Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o
raggiungono il cittadino dell’Unione, in possesso di un passaporto in
corso di validita’ (( . . . )). - Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai
Trattati dell’Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore,
i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita’
consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai
cittadini italiani.
Art. 7.
Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi - Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel
territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
a) e’ lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per se’ stesso e per i propri familiari di risorse
economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico
dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno,
e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque
denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) e’ iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto
per seguirvi come attivita’ principale un corso di studi o di
formazione professionale e dispone, per se’ stesso e per i propri
familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un
onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo
periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con
altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di
altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio
nazionale;
d) e’ familiare, come definito dall’articolo 2, che accompagna o
raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai
sensi delle lettere a), b) o c). - Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e’ esteso ai familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o
raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell’Unione,
purche’ questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere
a), b) o c). - Il cittadino dell’Unione, gia’ lavoratore subordinato o autonomo
sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al
comma 1, lettera a) quando:
a) e’ temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia
o di un infortunio;
b) e’ in stato di disoccupazione involontaria debitamente
comprovata dopo aver esercitato un’attivita’ lavorativa per oltre un
anno nel territorio nazionale ed e’ iscritto presso il Centro per
l’impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi’ come
sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, che attesti l’immediata disponibilita’ allo svolgimento di
attivita’ lavorativa;
c) e’ in stato di disoccupazione involontaria debitamente
comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata
inferiore ad un anno, ovvero si e’ trovato in tale stato durante i
primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e’ iscritto
presso il Centro per l’impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di
cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, cosi’ come sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l’immediata disponibilita’ allo
svolgimento di attivita’ lavorativa. In tale caso, l’interessato
conserva la qualita’ di lavoratore subordinato per un periodo di un
anno;
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di
disoccupazione involontaria, la conservazione della qualita’ di
lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra
l’attivita’ professionale precedentemente svolta e il corso di
formazione seguito.
Art. 8.
(( (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di
soggiorno) ))
((1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di
cui agli articoli 6 e 7, e’ ammesso ricorso all’autorita’ giudiziaria
ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono
disciplinate dall’articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150.)) ((4))
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l’art. 36,
commi 1 e 2) che “1. Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore dello stesso.
- Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in
vigore dello stesso.”
Art. 9.
Formalita’ amministrative per i cittadini dell’Unione ed i loro
familiari - Al cittadino dell’Unione che intende soggiornare in Italia, ai
sensi dell’articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica
la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. - Fermo quanto previsto dal comma 1, l’iscrizione e’ comunque
richiesta trascorsi tre mesi dall’ingresso ed e’ rilasciata
immediatamente una attestazione contenente l’indicazione del nome e
della dimora del richiedente, nonche’ la data della richiesta. - Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa
di cui al comma 1, per l’iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il
cittadino dell’Unione deve produrre la documentazione attestante:
a) l’attivita’ lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se
l’iscrizione e’ richiesta ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera
a);
b) la disponibilita’ di risorse economiche sufficienti per se’ e
per i propri familiari, secondo i criteri di cui all’articolo 29,
comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche’ la titolarita’ di una assicurazione sanitaria ovvero di altro
titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel
territorio nazionale, se l’iscrizione e’ richiesta ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, lettera b);
c) l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita’ di
un’assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato
idoneo a coprire tutti i rischi, nonche’ la disponibilita’ di risorse
economiche sufficienti per se’ e per i propri familiari, secondo i
criteri di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, se l’iscrizione e’ richiesta ai
sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).
((3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della
disponibilita’ delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di
cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata
la situazione complessiva personale dell’interessato, con particolare
riguardo alle spese afferenti all’alloggio, sia esso in locazione, in
comodato, di proprieta’ o detenuto in base a un altro diritto
soggettivo.)) - Il cittadino dell’Unione puo’ dimostrare di disporre, per se’ e
per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non
gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la
dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. - Ai fini dell’iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per
i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari
del cittadino dell’Unione europea che non hanno un autonomo diritto
di soggiorno devono presentare, in conformita’ alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) un documento di identita’ o il passaporto in corso di
validita’ (( . . . ));
((b) un documento rilasciato dall’autorita’ competente del Paese di
origine o provenienza che attesti la qualita’ di familiare e, qualora
richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo
familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che
richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione, titolare
di un autonomo diritto di soggiorno;))
c) l’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del
familiare cittadino dell’Unione. - Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l’iscrizione
anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo
documento di identita’ si applicano le medesime disposizioni previste
per il cittadino italiano. - Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del
cittadino dell’Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato
membro sono trasmesse, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni
comunali alla Questura competente per territorio.
Art. 10.
Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea - I familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, di cui all’articolo 2, trascorsi tre mesi
dall’ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura
competente per territorio di residenza la “Carta di soggiorno di
familiare di un cittadino dell’Unione”, redatta su modello conforme a
quello stabilito con decreto del Ministro dell’interno da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
decreto, e’ rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla
normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. - Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno,
al familiare del cittadino dell’Unione e’ rilasciata una ricevuta
secondo il modello definito con decreto del Ministro dell’interno di
cui al comma 1. - Per il rilascio della Carta di soggiorno, e’ richiesta la
presentazione:
a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita’
(( . . . ));
((b) di un documento rilasciato dall’autorita’ competente del Paese
di origine o provenienza che attesti la qualita’ di familiare e,
qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo
familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute,
che richiedono l’assistenza personale del cittadino dell’Unione,
titolare di un autonomo diritto di soggiorno;))
c) dell’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del
familiare cittadino dell’Unione;
d) della fotografia dell’interessato, in formato tessera, in
quattro esemplari. - La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione
ha una validita’ di cinque anni dalla data del rilascio. - La carta di soggiorno mantiene la propria validita’ anche in
caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi
l’anno, nonche’ di assenze di durata superiore per l’assolvimento di
obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi
per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternita’, malattia
grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di
lavoro in un altro Stato; e’ onere dell’interessato esibire la
documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza
di validita’. - Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e’
gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale
usato per il documento.
Art. 11.
Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di
decesso o di partenza del cittadino dell’Unione europea - Il decesso del cittadino dell’Unione o la sua partenza dal
territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi
familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione
che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai
sensi dell’articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 7, comma 1. - Il decesso del cittadino dell’Unione non comporta la perdita del
diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio
nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino
dell’Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente
di cui all’articolo 14 o dimostrino di esercitare un’attivita’
lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per se’ e per i
familiari di risorse sufficienti, affinche’ non divengano un onere
per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro
soggiorno, nonche’ di una assicurazione sanitaria che copra tutti i
rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia’
costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.
Le risorse sufficienti sono quelle indicate all’articolo 9, comma 3. - Nell’ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito
del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica
l’articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni. - La partenza del cittadino dell’Unione dal territorio nazionale o
il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei
figli o del genitore che ne ha l’affidamento, indipendentemente dal
requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono
iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al
termine degli studi stessi.
Art. 12.
Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari
in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio - Il divorzio e l’annullamento del matrimonio dei cittadini
dell’Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari
aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi
abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui
all’articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste
all’articolo 7, comma 1. - Il divorzio e l’annullamento del matrimonio con il cittadino
dell’Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei
familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al
soggiorno permanente di cui all’articolo 14 o che si verifichi una
delle seguenti condizioni:
a) il matrimonio e’ durato almeno tre anni, di cui almeno un anno
nel territorio nazionale, prima dell’inizio del procedimento di
divorzio o annullamento;
b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha
ottenuto l’affidamento dei figli del cittadino dell’Unione in base ad
accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
c) l’interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in
corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la
persona commessi nell’ambito familiare;
d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro
beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione
giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione
che l’organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono
obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino
a quando sono considerate necessarie. - Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle
condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l’articolo
30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni. - Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano
acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo
articolo 14, il loro diritto di soggiorno e’ comunque subordinato al
requisito che essi dimostrino di esercitare un’attivita’ lavorativa
subordinata o autonoma, o di disporre per se’ e per i familiari di
risorse sufficienti, affinche’ non divengano un onere per il sistema
di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonche’ di
una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato,
ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia’ costituito nello
Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse
sufficienti sono quelle indicate all’articolo 9, comma 3.
Art. 13.
Mantenimento del diritto di soggiorno - I cittadini dell’Unione ed i loro familiari beneficiano del
diritto di soggiorno di cui all’articolo 6, finche’ hanno le risorse
economiche di cui all’articolo 9, comma 3, che gli impediscono di
diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale
dello Stato membro ospitante e finche’ non costituiscano un pericolo
per l’ordine e la sicurezza pubblica. - I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del
diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche’
soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli. ((La verifica
della sussistenza di tali condizioni non puo’ essere effettuata se
non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle
condizioni medesime.)) - Ferme le disposizioni concernenti l’allontanamento per motivi di
ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non
puo’ essere adottato nei confronti di cittadini dell’Unione o dei
loro familiari, qualora;
a) i cittadini dell’Unione siano lavoratori subordinati o
autonomi;
b) i cittadini dell’Unione siano entrati nel territorio dello
Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini
dell’Unione e i membri della loro famiglia non possono essere
allontanati fino a quando i cittadini dell’Unione possono dimostrare
di essere iscritti nel Centro per l’impiego da non piu’ di sei mesi,
ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita’ allo
svolgimento dell’attivita’ lavorativa, di cui all’articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi’ come
sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai
sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del
2002.
Art. 14.
Diritto di soggiorno permanente - Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente ed in via
continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al
soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli
articoli 7, 11, 12 e 13. - Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non
avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di
soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa
per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino
dell’Unione. - La continuita’ del soggiorno non e’ pregiudicato da assenze che
non superino complessivamente sei mesi l’anno, nonche’ da assenze di
durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari ovvero da
assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la
gravidanza e la maternita’, malattia grave, studi o formazione
professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato
membro o in un Paese terzo. - Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a
seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due
anni consecutivi.
Art. 15.
Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attivita’
nello Stato membro ospitante e dei loro familiari - In deroga all’articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente
nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di
cinque anni di soggiorno:
a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in
cui cessa l’attivita’, ha raggiunto l’eta’ prevista ai fini
dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il
lavoratore subordinato che cessa di svolgere un’attivita’ subordinata
a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto
nel territorio dello Stato la propria attivita’ almeno negli ultimi
dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre
anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la
legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la
condizione relativa all’eta’ e’ considerata soddisfatta quando
l’interessato ha raggiunto l’eta’ di 60 anni;
b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in
modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di
esercitare l’attivita’ professionale a causa di una sopravvenuta
incapacita’ lavorativa permanente. Ove tale incapacita’ sia stata
causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale
che da’ all’interessato diritto ad una prestazione interamente o
parzialmente a carico di un’istituzione dello Stato, non si applica
alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni
d’attivita’ e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti
un’attivita’ subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur
continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le
condizioni previste per l’iscrizione anagrafica. - Ai fini dell’acquisizione dei diritti previsti nel comma 1,
lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall’interessato
nello Stato membro in cui esercita un’attivita’ sono considerati
periodi trascorsi nel territorio nazionale. - I periodi di iscrizione alle liste di mobilita’ o di
disoccupazione involontaria, cosi’ come definiti dal decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione
dell’attivita’ indipendenti dalla volonta’ dell’interessato e
l’assenza dal lavoro o la cessazione dell’attivita’ per motivi di
malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. - La sussistenza delle condizioni relative alla durata del
soggiorno e dell’attivita’ di cui al comma 1, lettera a) e lettera
b), non sono necessarie se il coniuge e’ cittadino italiano, ovvero
ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il
lavoratore dipendente o autonomo. - I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore
subordinato o autonomo, che soggiornano con quest’ultimo nel
territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se
il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente
in forza del comma 1. - Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in
attivita’ senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno
permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con
il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno
permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo
decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio
nazionale per due anni;
b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro
o ad una malattia professionale;
c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a
seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo. - Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente
articolo, i familiari del cittadino dell’Unione di cui all’articolo
11, comma 2, e all’articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni
ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo
aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni
nello Stato membro ospitante.
Art. 16.
Attestazione di soggiorno permanente
per i cittadini dell’Unione europea - A richiesta dell’interessato, il comune di residenza rilascia al
cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea un attestato che
certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno
permanente. L’attestato e’ rilasciato entro trenta giorni dalla
richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le
condizioni, rispettivamente previsti dall’articolo 14 e dall’articolo
15. - L’attestato di cui al comma 1 puo’ essere sostituito da una
istruzione contenuta nel microchip della carta di identita’
elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell’interno.
Art. 17.
Carta di soggiorno permanente per i familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro - Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, che abbiano
maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una
“Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”. - La richiesta di Carta di soggiorno permanente e’ presentata alla
Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere
del periodo di validita’ della Carta di soggiorno di cui all’articolo
10 ed e’ rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello
stabilito con decreto del Ministro dell’interno. - Il rilascio dell’attestazione e’ gratuito, salvo il rimborso del
costo degli stampati o del materiale utilizzato. - Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due
anni consecutivi, non incidono sulla validita’ della carta di
soggiorno permanente.
Art. 18.
Continuita’ del soggiorno - La continuita’ del soggiorno, ai fini del presente decreto
legislativo, nonche’ i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15
e 16 possono essere comprovati con le modalita’ previste dalla
legislazione vigente. - La continuita’ del soggiorno e’ interrotta dal provvedimento di
allontanamento adottato nei confronti della persona interessata ((,
che costituisce causa di cancellazione anagrafica)).
Art. 19.
Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno
permanente - I cittadini dell’Unione e i loro familiari hanno diritto di
esercitare qualsiasi attivita’ economica autonoma o subordinata,
escluse le attivita’ che la legge, conformemente ai Trattati
dell’Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva
ai cittadini italiani. - Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste
dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione
che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale
gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di
applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. - In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu’
dell’attivita’ esercitata o da altre disposizioni di legge, il
cittadino dell’Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a
prestazioni d’assistenza sociale durante i primi tre mesi di
soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall’articolo 13, comma 3,
lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto
in forza dell’attivita’ esercitata o da altre disposizioni di legge. - La qualita’ di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di
diritto di soggiorno permanente puo’ essere attestata con qualsiasi
mezzo di prova previsto dalla normativa vigente ((, fermo restando
che il possesso del relativo documento non costituisce condizione
necessaria per l’esercizio di un diritto)).
Art. 20.
Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno - Salvo quanto previsto dall’articolo 21, il diritto di ingresso e
soggiorno dei cittadini dell’Unione o dei loro familiari, qualsiasi
sia la loro cittadinanza, puo’ essere limitato con apposito
provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi
imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza.
((2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona
da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all’articolo
18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni,
ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel
territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare
organizzazioni o attivita’ terroristiche, anche internazionali. Ai
fini dell’adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene
conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano
per uno o piu’ delitti riconducibili a quelli indicati nel libro
secondo, titolo primo del codice penale.))
((3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la
persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono
una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti
fondamentali della persona ovvero all’incolumita’ pubblica. Ai fini
dell’adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i
comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di
eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero,
per uno o piu’ delitti non colposi, consumati o tentati, contro la
vita o l’incolumita’ della persona, ovvero di eventuali condanne per
uno o piu’ delitti corrispondenti alle fattispecie indicate
nell’articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali
ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo
444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o
dell’appartenenza a taluna delle categorie di cui all’articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o
di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche’ di misure di prevenzione o di
provvedimenti di allontanamento disposti da autorita’ straniere.)) - I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del
principio di proporzionalita’ e non possono essere motivati da
ragioni di ordine economico, ne’ da ragioni estranee ai comportamenti
individuali dell’interessato che rappresentino ((una minaccia
concreta, effettiva e sufficientemente grave)) all’ordine pubblico o
alla pubblica sicurezza. L’esistenza di condanne penali non
giustifica di per se’ l’adozione di tali provvedimenti. - Nell’adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto
della durata del soggiorno in Italia dell’interessato, della sua
eta’, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di
salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio
nazionale e dell’importanza dei suoi legami con il Paese di origine. - I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui
all’articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale
solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di
pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza. - I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel
territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni
possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o
per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l’allontanamento
sia necessario nell’interesse stesso del minore, secondo quanto
previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. - Le malattie o le infermita’ che possono giustificare limitazioni
alla liberta’ di circolazione nel territorio nazionale sono solo
quelle con potenziale epidemico individuate dall’Organizzazione
mondiale della sanita’, nonche’ altre malattie infettive o
parassitarie contagiose, sempreche’ siano oggetto di disposizioni di
protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che
insorgono successivamente all’ingresso nel territorio nazionale non
possono giustificare l’allontanamento. - Il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti di
allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei
soggetti di cui al comma 7, nonche’ i provvedimenti di allontanamento
per motivi (( . . . )) di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i
provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo
di residenza o dimora del destinatario. - I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi
ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il
destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento e’
accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante
appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una
lingua a lui comprensibile o, se cio’ non e’ possibile per
indisponibilita’ di personale idoneo alla traduzione del
provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese,
inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata
dall’interessato. Il provvedimento e’ notificato all’interessato e
riporta le modalita’ di impugnazione e, salvo quanto previsto al
comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio
nazionale che non puo’ essere inferiore ad un mese dalla data della
notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo’ essere ridotto a
dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di
reingresso che non puo’ essere superiore a dieci anni nei casi di
allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni
negli altri casi.
((11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma
1 e’ immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso
per caso, l’urgenza dell’allontanamento perche’ l’ulteriore
permanenza sul territorio e’ incompatibile con la civile e sicura
convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13,
comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.)) - Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del
provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine
fissato, il questore dispone l’esecuzione immediata del provvedimento
di allontanamento dell’interessato dal territorio nazionale. Si
applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le
disposizioni del comma 11. - Il destinatario del provvedimento di allontanamento puo’
presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che,
dall’esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la meta’ della
durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda
devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l’avvenuto
oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione
di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda,
entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato
l’autorita’ che ha emanato il provvedimento di allontanamento.
Durante l’esame della domanda l’interessato non ha diritto di
ingresso nel territorio nazionale. - Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra
nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e’
punito con la reclusione fino a due anni, nell’ipotesi di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un
anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo’ sostituire la pena della
reclusione con la misura dell’allontanamento immediato con divieto di
reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci
anni. L’allontanamento e’ immediatamente eseguito dal questore, anche
se la sentenza non e’ definitiva. - Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni
in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della
misura dell’allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo
periodo. - Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito
direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai
sensi del comma 14, secondo periodo, e’ sempre adottato un nuovo
provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si
applicano le norme del comma 11. - I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo
sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del
sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del
provvedimento.
Art. 20-bis
((Procedimento penale pendente a carico del destinatario
del provvedimento di allontanamento))
(( 1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento
di cui all’articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento
penale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3,
3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. - Il nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora
l’autorita’ giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data
di ricevimento della richiesta. - Non si da’ luogo alla sentenza di cui all’articolo 13, comma
3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si
proceda per i reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura
penale. - Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di
cui all’articolo 380 del codice di procedura penale, si puo’
procedere all’allontanamento solo nell’ipotesi in cui il soggetto non
sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa. - In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il
destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un
procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, puo’ essere
autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l’esecuzione
del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all’esercizio
del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di
compiere atti per i quali e’ necessaria la sua presenza. Salvo che la
presenza dell’interessato possa procurare gravi turbative o grave
pericolo all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica,
l’autorizzazione e’ rilasciata dal questore, anche per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta
del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo
difensore.))
Art. 20-ter
((Autorita’ giudiziaria competente per la convalida
dei provvedimenti del questore))
(( 1. Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore
ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, e’ competente il tribunale
ordinario in composizione monocratica.))
Art. 21.
Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il
diritto di soggiorno - Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri
Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia
la loro cittadinanza, puo’ altresi’ essere adottato quando vengono a
mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno
dell’interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto
previsto dagli articoli 11 e 12. ((L’eventuale ricorso da parte di un
cittadino dell’Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza
sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma
deve essere valutato caso per caso.)) - Il provvedimento di cui al comma 1 e’ adottato dal prefetto,
territorialmente competente secondo la residenza o dimora del
destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di
residenza o dimora, con atto motivato e notificato all’interessato.
Il provvedimento e’ adottato tenendo conto della durata del soggiorno
dell’interessato, della sua eta’, della sua salute, della sua
integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di
origine. Il provvedimento riporta le modalita’ di impugnazione,
nonche’ il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo’
essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la
lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20,
comma 10. - Unitamente al provvedimento di allontanamento e’ consegnata
all’interessato una attestazione di obbligo di adempimento
dell’allontanamento, secondo le modalita’ stabilite con decreto del
Ministro dell’interno e del Ministro degli affari esteri, da
presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di
allontanamento di cui al comma 1 non puo’ prevedere un divieto di
reingresso sul territorio nazionale.
((4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno
ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e
sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine
fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell’attestazione
di cui al comma 3, il prefetto puo’ adottare un provvedimento di
allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi
dell’articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.))
Art. 22.
Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento - Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di
sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui
all’articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al
giudice amministrativo e’ disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
((2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di
pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per
i motivi di cui all’articolo 21 puo’ essere presentato ricorso
all’autorita’ giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al
presente comma sono disciplinate dall’articolo 17 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((4)) - I ricorsi di cui ((al comma 1)) , sottoscritti personalmente
dall’interessato, possono essere presentati anche per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso
l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorita’
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e’
rilasciata avanti all’autorita’ consolare, presso cui sono eseguite
le comunicazioni relative al procedimento. ((4)) - I ricorsi di cui ((al comma 1)) possono essere accompagnati da
una istanza di sospensione dell’esecutorieta’ del provvedimento di
allontanamento. Fino all’esito dell’istanza di cui al presente comma,
l’efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il
provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione
giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato
((…)). ((4)) - ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((4))
- Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la
sua cittadinanza, cui e’ stata negata la sospensione del
provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda,
l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare
al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare
gravi turbative o grave pericolo all’ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica. L’autorizzazione e’ rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell’interessato. - Nel caso in cui il ricorso e’ respinto, l’interessato presente
sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio
nazionale.
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l’art. 36,
commi 1 e 2) che “1. Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore dello stesso.
- Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in
vigore dello stesso.”
Art. 23.
Applicabilita’ ai soggetti non aventi la cittadinanza
italiana che siano familiari di cittadini italiani - Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu’
favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non
aventi la cittadinanza italiana.
Art. 23-bis.
(( (Consultazione tra gli Stati membri). - Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi
dell’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero
dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i
propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi
entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta.
La consultazione puo’ avvenire solo per casi specifici e per esigenze
concrete.))
Art. 24.
Norma finanziaria - Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15,
valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si
provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate all’I.N.P.S. e al
Fondo sanitario nazionale. - Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai
fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al
precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative. - Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25.
Norme finali e abrogazioni - Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite
i propri siti internet i contenuti del presente decreto. - Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o
restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n.
52, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
54. - Il comma 4 dell’articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e’ abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 6 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Amato, Ministro dell’interno
D’Alema, Ministro degli affari esteri
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia
e delle finanze
Mastella, Ministro della giustizia
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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